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[1]Disposizioni relative alla mobilizzazione dell'esercito ed ai casi di guerra.
[2]Quando per rapide concentrazioni di truppe, sia per servizio d'ordine pubblico, sia per mobilizzazione dell'esercito, sia necessario di sospendere i treni ordinari di viaggiatori o di merci per eseguire trasporti militari, il concessionario non avra' diritto per questo ad alcuna speciale indennita'.
[3]Se per causa di guerra il Governo fara' rimuovere le ruotaie od intercettare in qualunque modo la ferrovia, ne sopportera' egli la spesa, ma il concessionario non potra' opporsi, ne' avra' diritto ad alcuna indennita' pel sospeso esercizio.
[4]Cessate le circostanze di questa interruzione, la strada ferrata sara' ristabilita nelle pristine condizioni a spese dello Stato.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
