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[1]Commissioni di ufficiali ed altri militari sulla ferrovia.
[2]Salvi e mediante concerti da prendersi in ogni caso perche' non sia danneggiato il servizio, il concessionario dovra' ammettere sulla sua linea gli ufficiali ed altri militari che vi fossero mandati dal Ministero della guerra per impratichirsi nello esercizio ferroviario pel servizio dell'esercito in caso di guerra, e concedere l'uso ai medesimi di alcune vetture e carri per esercitare le truppe nel carico e scarico sulle ferrovie.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
