Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Telegrammi del Governo e dei privati.
[2]Dietro richiesta del Governo il concessionario dovra' fare anche il servizio dei dispacci telegrafici governativi e dei privati, e questo servizio sara' fatto a norma dei regolamenti che saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici e delle istruzioni della direzione generale dei telegrafi dello Stato.
[3]In compenso del suddetto servizio il concessionario riterra' per se' il cinquanta per cento delle tasse interne riscosse per la trasmissione dei telegrammi privati, versando il rimanente nelle casse dello Stato.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
