Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Telegrafi.

[2]Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio delle strade ferrate saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

[3]La sorveglianza e la manutenzione delle linee che hanno anche fili per servizio governativo saranno curate dall'amministrazione dei telegrafi dello Stato, ed il concessionario corrispondera' all'amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire 8 al chilometro pel primo filo ed altre lire 5 per ogni altro filo ad uso della societa'.

[4]Gli agenti delle ferrovie concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio e sara' obbligo dei medesimi di denunziare immediatamente alla prossima stazione telegrafica od alla piu' vicina autorita' competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

[5]Il personale ed il materiale destinato alla manutenzione delle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-07-09;3231~art37 · fonte del testo

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