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[1]Telegrafi.
[2]Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio delle strade ferrate saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.
[3]La sorveglianza e la manutenzione delle linee che hanno anche fili per servizio governativo saranno curate dall'amministrazione dei telegrafi dello Stato, ed il concessionario corrispondera' all'amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire 8 al chilometro pel primo filo ed altre lire 5 per ogni altro filo ad uso della societa'.
[4]Gli agenti delle ferrovie concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio e sara' obbligo dei medesimi di denunziare immediatamente alla prossima stazione telegrafica od alla piu' vicina autorita' competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.
[5]Il personale ed il materiale destinato alla manutenzione delle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
