Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Numero dei convogli ed orari.
[2]Il servizio della strada ferrata pei viaggiatori e per le merci sara' fatto col numero dei convogli e cogli orari che, sentito il concessionario, verranno dal Ministero dei lavori pubblici determinati.
[3]Questi convogli, pero', non potranno essere in nessun caso meno di due al giorno, e ciascuno per andata e ritorno.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
