Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Numero dei convogli ed orari.

[2]Il servizio della strada ferrata pei viaggiatori e per le merci sara' fatto col numero dei convogli e cogli orari che, sentito il concessionario, verranno dal Ministero dei lavori pubblici determinati.

[3]Questi convogli, pero', non potranno essere in nessun caso meno di due al giorno, e ciascuno per andata e ritorno.

Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-07-09;3231~art32 · fonte del testo

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