Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Conservazione dei monumenti e proprieta' degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.
[2]I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia, non saranno menomamente danneggiati.
[3]Il concessionario dovra' darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvedera' sollecitamente perche' siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.
[4]Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
