Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Restituzione della cauzione.
[2]Una meta' della cauzione di che all'articolo 2 verra' restituita al concessionario quando egli giustifichera' di aver eseguito tanti lavori per un ammontare triplo della somma a restituirsi. L'altra meta' sara' restituita quando, dopo ultimati i lavori, verra' eseguito il collaudo definitivo dalla vigente legge prescritto.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
