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[1]Ruotaie per l'armamento.
[2]Le ruotaie saranno di ferro battuto.
[3]Le medesime non potranno avere una lunghezza minore di metri 5,40 ed un peso minore di chilogrammi 36 per metro lineare.
[4]In detto peso verra' tollerata una deficienza che non superi il 3 per cento, ristrettamente pero' al decimo della totale provvista.
[5]Verranno fissate sulle traversine col mezzo di un sufficiente numero di chiodi di ferro dolce a testa ripiegata, di buona qualita' e ben lavorati, e saranno riunite fra loro col sistema delle soppresse (eclisses) strette con quattro chiavarde a vite.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
