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[1]Traversine di legname per l'armamento della strada.
[2]L'armamento della strada sara' fatto sopra traversine di legno sano e di essenza forte.
[3]Potranno essere ammessi legnami di essenza dolce purche' siano preparati secondo un sistema di preservazione di riconosciuta ed esperimentata efficacia.
[4]La lunghezza delle traversine non sara' mai minore di metri due e centimetri sessanta.
[5]Quelle intermedie potranno essere semicilindriche, colle dimensioni di centimetri 25 in larghezza e di centimetri 12 e mezzo nel centro della sezione.
[6]Quelle che corrispondono al punto di unione delle ruotaie avranno le preindicate dimensioni di larghezza e di altezza, ma quest'ultima sara' uniforme, cioe' la sezione di dette traversine sara' di figura rettangolare.
[7]La distanza di una traversina dall'altra non sara' mai maggiore di metri 0,90, misurata da mezzo a mezzo delle medesime.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
