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[1]Traversine di legname per l'armamento della strada.

[2]L'armamento della strada sara' fatto sopra traversine di legno sano e di essenza forte.

[3]Potranno essere ammessi legnami di essenza dolce purche' siano preparati secondo un sistema di preservazione di riconosciuta ed esperimentata efficacia.

[4]La lunghezza delle traversine non sara' mai minore di metri due e centimetri sessanta.

[5]Quelle intermedie potranno essere semicilindriche, colle dimensioni di centimetri 25 in larghezza e di centimetri 12 e mezzo nel centro della sezione.

[6]Quelle che corrispondono al punto di unione delle ruotaie avranno le preindicate dimensioni di larghezza e di altezza, ma quest'ultima sara' uniforme, cioe' la sezione di dette traversine sara' di figura rettangolare.

[7]La distanza di una traversina dall'altra non sara' mai maggiore di metri 0,90, misurata da mezzo a mezzo delle medesime.

Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-07-09;3231~art22 · fonte del testo

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