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[1]I concessionari dovranno prendere colla Societa' dell'Alta Italia e colla societa' concessionaria della linea Cremona-Mantova appositi concerti per l'uso comune delle stazioni di Parma, di Piadena, di Rezzato e di Brescia, e dei tratti comuni da Rezzato a Brescia e da Brescia a Mandolossa.
[2]Qualora insorgessero questioni fra le parti, e che le medesime non si potessero mettere d'accordo, la decisione delle questioni apparterra' al Ministero dei lavori pubblici, il quale potra' anche provvedere d'ufficio.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
