Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Rimozione degli stagni d'acqua.

[2]Rimane il concessionario obbligato a rimuovere a proprie spese tutti i ristagni d'acqua che in dipendenza della costruzione della ferrovia potessero formarsi a danno della pubblica salute nelle campagne adiacenti o nelle vicinanze della strada ferrata.

[3]Quando il concessionario, a seguito di ordine della competente autorita' governativa, non avesse operato la rimozione degli stagni, l'autorita' stessa potra' provvedere di ufficio a maggiori spese del concessionario, col metodo dell'articolo 378 della legge sui lavori pubblici per la riscossione di esse spese.

Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-07-09;3231~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari