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[1]Fossi di scolo a pie' delle scarpate, nei rilevati e negli sterri.
[2]Al pie' di ogni scarpata, nei rilevati e negli sterri sara' praticato un fosso di scolo della profondita' non mai minore di metri 0,25 e della larghezza in sommita' di metri 0,75. Ove le condizioni speciali di sito lo esigessero, dovra' essere dato a questo fosso di scolo una capacita' maggiore tanto negli sterri che nei rilevati.
[3]Verra' deviato il profilo longitudinale del fondo di detto fosso, dal parallelismo con quello della strada ferrata, quando questa abbia una limitata pendenza che non sia sufficente al sollecito scolo delle acque.
Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
