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[1]Piantagioni e seminagioni delle scarpate nei rilevati e negli sterri.

[2]Le scarpate dei rilevati e degli scavi aperti in terreno che puo' permettere la vegetazione saranno rivestite con piantagioni di acacia, salci, vetrici e seminate con erba medica o con graminacee in tutta la loro estensione.

[3]Dove la natura delle materie di che furono formati i rilevati fosse tale da non consentire la vegetazione, le scarpate dovranno essere coperte con uno strato di buona terra per la grossezza di centimetri 10 almeno e seminate come sopra.

Testo in vigore dal 28 luglio 1876 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-07-09;3231~art13 · fonte del testo

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