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Indipendentemente dagli obblighi come sopra assunti, la Compagnia concessionaria sara' tenuta di provvedere a sue spese all'esatta manutenzione ed agli accomodi o rimpiazzi del filo sottomarino, rimanendo esclusivamente a di lei carico e risponsabilita' l'eseguire tutte le operazioni necessarie a mantenere in perfetta regola e senza inconvenienti di sorta la comunicazione telegrafica tra Otranto e Corfu'. Tali accomodi, riparazioni o rimpiazzi dovranno effettuarsi nel tempo strettamente necessario all'uopo, e non piu' lungo di mesi sei.
Testo in vigore dal 9 aprile 1862 al 16 dicembre 2009
