Art. 9 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La societa' delle strade ferrate livornesi viene autorizzata ad emettere una nuova serie di obbligazioni in numero tale da produrre l'intero capitale necessario per la completa costruzione della linea da Firenze all'incontro con la strada ferrata romana, per la provvista del materiale mobile e per il saldo di ogni altra spesa occorrente per attivarne l'esercizio.
[2]La societa' sara' tenuta a giustificare le spese che avra' incorse, in quei modi che saranno richiesti da un apposito regolamento, ed il Governo non autorizzera' l'emissione di obbligazioni, oltre quel numero che sara' sufficiente a produrre il capitale, che dietro tali giustificazioni verra' stabilito.
[3]Queste obbligazioni dovranno essere perfettamente uguali a quelle che ha gia' in corso la societa', fruttifere ed estinguibili entro il periodo determinato per la durata della concessione.
[4]Le epoche, le quantita' ed il saggio al quale si faranno le successive emissioni di questi nuovi titoli, verranno stabilite d'accordo fra la societa' ed il Governo.
[5]Il Governo estendera' a tutte le predette obbligazioni le medesime garanzie di frutto ed ammortizzazione di cui godono presentemente i titoli simili della societa' delle strade ferrate livornesi.
Testo in vigore dal 27 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
