Art. 4 (Convenzione)
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[1]La societa' si obbliga ad attivare l'esercizio della strada sulla sezione da Firenze al Pontassieve nel termine di giorni venti dalla data dell'invito, che le ne sara' rivolto dal Governo, e quindi a spingerlo innanzi sulle altre sezioni a misura che, lo stato di costruzione delle medesime consentira' di farlo regolarmente e con sicurezza.
[2]Il materiale ed i mezzi tutti di esercizio saranno totalmente provveduti dalla societa' nella qualita' e proporzioni richieste ad un completo e soddisfacente servizio, cosi' delle successive sezioni che del complesso della linea.
Testo in vigore dal 27 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
