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L'ammontare totale delle spese di costruzione di questa linea, del costo del materiale mobile e di ogni altra spesa occorrente alla completa costruzione della linea da Firenze allo incontro colle strade ferrate Romane, come limite oltre il quale non potra' in nessun caso eccedere il capitale contemplato nell'articolo 9 della convenzione, verra' stabilito con Decreto Reale sui progetti e sui preventivi da presentarsi dalla Societa' prima di far luogo ad alcuna emissione di' obbligazioni.
Testo in vigore dal 27 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
