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[1]La Societa' sara' obbligata a provvedere del proprio al soddisfacimento ed alla estinzione di tutte le passivita' da essa incontrate per lo stabilimento delle strade e suoi accessorii e dotazioni, le quali non fossero ancora intieramente estinte all'atto della consegna della strada, e sara' pure a di lei carico il servizio delle obbligazioni emesse dalla stessa e dalla precedente Societa' della strada ferrata di Novara.
[2]Cosi' pure la Societa' e' obbligata di tenere rilevato il Governo in tutte le questioni che essa potesse avere coi terzi relativamente alla parte di strada ferrata contemplata in questa cessione e da qualunque pretesa coi terzi medesimi sul corpo stradale per diritto di proprieta', o per servitu' di passaggio od altro.
Testo in vigore dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009
