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[1]I progetti speciali ed i moduli di cui all'articolo precedente si comporranno di una memoria, nella quale dovranno le essenziali disposizioni delle opere venire spiegate e giustificate, e di un corredo di disegni in pianta, elevazione e taglio abbastanza sviluppati, per fornire una soddisfacente rappresentazione di esse opere in tutte le loro parti, e per dare una completa conoscenza delle loro forme, dimensioni e genere di struttura.
[2]I progetti speciali dei ponti sui fiumi, torrenti e rivi di qualche considerazione saranno accompagnati dal profilo longitudinale degli alvei sufficientemente estesi superiormente ed inferiormente alla ferrovia, e da un conveniente numero di sezioni trasversali dell'alveo suddetto allo scopo stesso al quale e' diretta la maggior estensione del tipo planimetrico di esso alveo prescritta all'articolo 3.°
[3]Formera' parte dei progetti delle stazioni non che dei moduli delle fermate il loro piano generale, sul quale dovra' essere chiaramente indicata la distribuzione di tutte le vie cosi' principali che secondarie, il perimetro colle piazze e cortili esteriori, ed altre qualunque dipendenze, ed accessori, e finalmente la posizione dei fabbricati e di tutte le opere componenti la stazione o fermata colla regolare figura dell' area che ciascuna di esse opere e fabbricati dovranno occupare.
Testo in vigore dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009
