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[1]Gli scavi di materiali che per necessita' o per sua particolare convenienza la Societa' volesse praticare nei terreni superiori alla strada ferrata, saranno regolati e disposti in maniera da rimuovere ogni pericolo di immediati e prossimi scoscendimenti a di lei danno.
[2]Quelli che si volessero aprire nei terreni inferiori dovranno essere dal lato della ferrovia disposti con scarpe non minori di quella per gli sterri, prescritta all' articolo 15, il ciglio della quale sara' tenuto a distanza orizzontale dalla linea della siepe, steccato o muro di chiusura, od in mancanza di questi, dal piede della scarpa del rilevato o da quello dei muri di sostegno, non minore della profondita' dei detti scavi.
[3]Gli scavi negli alvei dei fiumi, torrenti e rivi, saranno fatti in modo e colle precauzioni necessarie per evitare qualsivoglia deviazione od altro qualunque sconcerto nel regime dei detti alvei, che possa recare nocumento alle laterali proprieta' pubbliche e private ed alla strada ferrata stessa.
[4]Pari precauzioni dovranno usarsi nelle estrazioni di materiali dalla spiaggia del mare, nelle quali inoltre dovra' procedersi con osservanza delle leggi e regolamenti vigenti sulla polizia e sulla conservazione dei porti e spiagge.
Testo in vigore dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009
