Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Secondo le esigenze locali, le pendenze delle ferrovie potranno essere leggiere, medie e forti.
[2]Le pendenze leggiere non dovranno eccedere il cinque per mille, le medie il dieci e le forti ii venticinque.
[3]Le linee o sezioni di linea che percorreranno il litorale, non dovranno avere pendenze maggiori del sette per mille; solo potranno essere tollerate quelle del dieci per mille, quando grandi difficolta' e gravi spese siano d'ostacolo a pendenze minori.
[4]Gli studi dei progetti dovranno essere regolati in modo che le pendenze superiori al limite oltre il quale la trazione dei convogli potra' esigere l' impiego di macchine di rinforzo o l'uso di macchine speciali siano tutte concentrate in una sola e medesima tratta, come e' richiesto dai buoni principii dell'utile impiego della forza motrice, e quindi dell'economia delle spese di esercizio.
[5]Le stazioni, per quanto e' possibile, dovranno venir disposte orizzontalmente. Solo nel caso che al soddisfacimento di questa condizione si oppongano troppo gravi difficolta' e spese, la pendenza loro potra' portarsi sino al 2 e 50 per mille, evitando pero' di toccare questo limite in quelle parti in cui occorrera' di eseguire manovre dei veicoli a mano d'uomo.
[6]L'asprezza del passaggio da una ad altra pendenza verra' sempre addolcita arrotondando con curve di grande raggio l'angolo sotto cui s' incontrano.
[7]Nel caso di due forti pendenze in senso contrario, in maniera tale da formare una concavita' al loro incontro, dovra' tra l'una e l'altra venir sempre interposto un tratto orizzontale, o di pochissimo pendio della lunghezza di un ettometro almeno.
Testo in vigore dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009
