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[1]Le scarpe dei rilevati, tanto del corpo della ferrovia, quanto di qualsivoglia altra sua dipendenza od accessorio non avranno mai inclinazione minore dell'uno e mezzo di base per uno di altezza; quelle degli sterri potranno limitarsi all'uno ed un quarto per uno od anche all'uno per uno, secondoche' potra' richiedere la naturale stabilita' del terreno. La inclinazione delle suddette scarpe dovra' venire convenientemente annientata, quando per guarentire la sussistenza e la buona conservazione del lavoro ne fosse riconosciuta la necessita' o convenienza per cagione sia della natura del terreno, sia dell'altezza dei tagli e dei rinterri.
[2]Ovunque le incassature ed i tagli cadano in roccie di tale natura da reggersi stabilmente in posizione verticale, o poco declinanti dalla verticale, le sovraddette scarpe potranno sopprimersi o ridursi alla sola misura richiesta dalla preaccennata natura della roccia.
Testo in vigore dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009
