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Le linee di strade ferrate comprese nella presente concessione rimangono dichiarate opere di pubblica utilita', e quindi saranno applicate le leggi e regolamenti che sono od andranno in vigore nelle Calabrie e nella Sicilia, risguardanti le espropriazioni forzate sia pei lavori principali che per le opere accessorie, come per le occupazioni permanenti o temporanee, ivi compreso il taglio dei boschi di cui e' parola all' art. 36 della convenzione.
Testo in vigore dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009
