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[1]CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DELLE FERROVIE CALABRO-SICULE.
[2]Art. 1.
[3]La Societa' Vittorio Emanuele concessionaria delle ferrovie calabro-sicule dovra' uniformarsi alle leggi vigenti nel paese per quanto riflette allo introdursi nelle altrui proprieta', affine d'eseguirvi le sue operazioni di rilevamento di piani e profili, scandagli del terreno, ed altre necessarie sia pello studio dei progetti, sia per tracciamenti definitivi d'esecuzione, sia perche' possano avere il loro regolare corso le formalita' delle espropriazioni. Il Governo a sua volta dovra' emanare i decreti e dichiarazioni necessarie, acciocche' la Societa' ed i suoi agenti vengano riconosciuti nella loro legale qualita', muniti delle autorizzazioni che secondo le leggi e' in facolta' del Governo stesso di concedere, ed assistiti dall'Autorita' del medesimo in ogni circostanza in cui abbiano bisogno di ricorrervi.
Testo in vigore dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009
