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[1]E' data facolta' al Governo del Re di modificare le date di scadenza dei pagamenti stabiliti dall'articolo 5 della suddetta Convenzione, a seconda dell'indugio nei termini di consegna dei locali stabiliti all'articolo 4 della Convenzione stessa.
[2]In conformita' delle predette modificazioni nelle rate dei pagamenti, rimangono pure variate le relative quote da iscriversi sul bilancio attivo a tenore del precedente articolo 4 della presente Legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[4]Dato a Roma addi' 31 dicembre 1870.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigillo M. Raeli.
[7]Quintino Sella.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1871 al 16 dicembre 2009
