Art. 4
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[1]Il Governo interporra' i suoi buoni uffici presso la Cassa dei depositi e prestiti, per far avere al Comune un mutuo di lire 600,000 da estinguersi in 25 anni, onde abilitarlo a provvedere alla costruzione dello Stabilimento quarantenario definitivo, ed al provvisorio per lo sconto delle contumacie.
[2]Quando il mutuo colla Cassa non possa aver luogo, od abbia luogo soltanto in parte, vi supplira' il Governo con successive sovvenzioni fatte in proporzione del progresso dei lavori.
[3]La restituzione al Governo delle somme cosi' sovvenute, si fara' dal Municipio in 25 anni, in rate annuali eguali, col pagamento dei relativi interessi scalari alla ragione medesima che sara' determinata per i mutui che si effettueranno, per parte della Cassa suddetta, al tempo dell'approvazione della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 9 settembre 1868 al 16 dicembre 2009
