Art. 2 (Approvazione)
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, per 1' adempimento delle condizioni di cui all'accennata convenzione, ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, al capitolo «Servizio postale e commerciale marittimo» la somma di L. 825,000 per l'esercizio 1903-904 e quella di L. 1,100,000 per ogni esercizio successivo fino alla scadenza della convenzione medesima.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1903.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. Stelluti-Scala. L. Luzzatti. Rava.
[6]Visto; Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
