Art. 9 (Allegato B)
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[1]La Societa' ha l'obbligo del trasporto gratuito dei dispacci e dei pacchi postali ordinari, raccomandati, con assegno, con dichiarazione di valore ed assicurate, di qualsiasi specie, forma e peso, consegnati da qualunque ufficio postale, sia nazionale che estero per qualsiasi destinazione.
[2]In caso di perdita, manomissione ed avaria degli oggetti suaccennati, la Societa' dovra' indennizzare l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi di quanto essa e' obbligata verso i terzi.
[3]A bordo dei piroscafi l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi potra' collocare delle cassette per l'impostazione delle corrispondenze e la Societa' avra' l'obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.
[4]I dispacci ed i pacchi saranno a cura e spese della Societa' ritirati negli uffici di origine e consegnati in quelli designati.
[5]Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 10, 13 e 14 relativo il servizio della posta e dello Stato devono essere applicate anche a tutte le altre linee di cui la Societa' avesse o venisse ad avere per proprio conto l'esercizio.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
