Art. 8 (Allegato B)
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[1]La Societa' e' obbligata ad eseguire gli itinerari approvati nel limite di tempo fissato per ciascuna linea.
[2]Nel caso di ritardo nel viaggio complessivo di andata e ritorno non giustificato da causa di forza maggiore, la Societa' sara' passibile di una multa di lire cinquecento per ciascun giorno di ritardo fino al terzo incluso e di lire mille per ogni giorno oltre il terzo.
[3]Se la Societa' tralasciera' di toccare un porto compreso nell'itinerario, senza giustificati motivi di forza maggiore, dovra' pagare, una multa di lire mille per ogni omissione.
[4]Se la Societa' tralasciera' di eseguire un viaggio, incorrera' nella perdita di un dodicesimo della sovvenzione. A questa perdita sara' aggiunta la multa di lire 20,000 se la causa, che ha prodotto la omissione del viaggio, non dipenda da motivi di forza maggiore. La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.
[5]In caso di decadenza dal presente contratto per inadempimento dei patti, la Societa' incorrera', nella perdita della garanzia della somma di un milione di cui l'articolo 7.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
