Art. 7 (Allegato B)
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[1]La Societa' si obbliga a riservare uno spazio sui suoi piroscafi per ciascun porto nazionale compreso nei suoi itinerari.
[2]A tal fine essa dovra' istituire delle agenzie e rappresentanze dirette da connazionali; in tutti gli scali italiani toccati dai suoi piroscafi ed organizzare un servizio d'informazioni per conoscere in tempo opportuno le qualita' di merci che devono essere imbarcate in ogni localita'.
[3]La quantita' di spazio, riservato a ciascun porto nazionale per ciascun viaggio, sara' determinata dal Ministero delle Poste e Telegrafi, sentiti i Corpi commerciali interessati.
[4]In caso di inadempimento di quanto sopra, e quando il preavviso delle merci da imbarcare sia stato dato otto giorni prima della partenza del piroscafo, dal porto capolinea, la Societa' sara' passibile di multa pari al nolo percepito per le merci che ingombrino lo spazio che avrebbe dovuto restare disponibile.
[5]Finti al 30 giugno 1908 nel servizio sovvenzionato Venezia -Calcutta, la Societa' non potra' fare operazioni commerciali fra scalo e scalo italiano.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
