Art. 6 (Allegato B)
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[1]I piroscafi, prima di essere ammessi al servizio, dovranno subire una visita per accertare che la loro costruzione sia stata eseguita in conformita' dei piani approvati e che corrispondano a tutte le condizioni contenute nel presente capitolato, e sottostare ad una prova di resistenza in mare a pieno carico della durata minima di ventiquattro ore per collaudarne la velocita' nelle condizioni stabilite.
[2]Tali visite e prove saranno ripetute in occasione di grandi riparazioni e del cambio delle caldaie, o quando il Ministero delle Poste e dei Telegrafi lo credera' opportuno.
[3]L'esecuzione di queste ispezioni e' devoluta speciali Commissioni tecniche da nominarsi d'accordo fra il Ministero delle Poste e dei Telegrafi e quello della Marina le quali dovranno attenersi a speciali istruzioni.
[4]I piroscafi della Societa' dovranno inoltre essere inscritti nella prima classe del registro italiano e per tutto il tempo che rimangono in servizio.
[5]Tutte le spese necessarie per le visite e prove di cui sopra saranno a carico della Societa', fatta eccezione delle indennita' dovute ai membri delle Commissioni, le quali saranno rimborsate dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
