Art. 24 (Allegato B)
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[1]Il direttore e due terzi almeno dei componenti del Consiglio di amministrazione della Societa' dovranno essere cittadini italiani.
[2]La Societa', nei quindici anni in cui ha vigore il presente contratto, non potra' sotto qualsiasi forma distribuire ai suoi azionisti un dividendo od utile netto superiore al 5 % del' capitale versato. L'ammontare del capitale versato verra' approvato di volta in volta dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.
[3]Ogni anno dovra' essere prelevato dagli utili per costituire il fondo di ammortamento del materiale, il 5 % del prezzo originario o di acquisto della flotta, con i relativi interessi composti.
[4]Gli utili eccedenti dovranno essere destinati esclusivamente alle nuove costruzioni esclusa ogni distribuzione agli azionisti.
[5]Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi avra' facolta' di controllare, per mezzo di un suo delegato, tutte le operazioni e tutti i conti della Societa' per accertare che siano adempiute le prescrizioni del presente articolo.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
