Art. 23 (Allegato B)
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[1]Il pagamento dell'annualita' decorrera' dal giorno dell'inizio della linea Venezia-Calcutta e cessera' il 15° anno incluso.
[2]La linea sara' attuata entro tre mesi dalla promulgazione della legge di approvazione della presente.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
