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[1]La Societa' e' libera di esplicare le sue iniziative, stabilendo anche quelle linee di navigazione sulle quali potra' meglio sviluppare il traffico dell'Adriatico. Resta in facolta' della Societa' di prolungare la linea Venezia-Calcutta quando cio' sara' conveniente, fino ai porti dell'Estremo Oriente e di raccordarla con altre linee nel Mediterraneo e Mar Nero e coi porti del Nord dell'Europa.

[2]Gli itinerari delle varie linee di navigazione che saranno esercitate dalla Societa', dovranno essere comunicate al Ministero delle Poste e dei Telegrafi. E' pero' stabilito che nelle linee al di la' del Canale di Suez e dello stretto di Gibilterra debba essere compreso uno scalo in un porto della Sicilia tanto nel viaggio di andata che in quello di ritorno.

[3]Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi nello stabilire l'itinerario della linea Venezia-Calcutta fissera' un limite massimo di tempo per l'esecuzione di essa.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-12-24;519~allegato-b-art2 · fonte del testo

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