Art. 2 (Allegato B)
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[1]La Societa' e' libera di esplicare le sue iniziative, stabilendo anche quelle linee di navigazione sulle quali potra' meglio sviluppare il traffico dell'Adriatico. Resta in facolta' della Societa' di prolungare la linea Venezia-Calcutta quando cio' sara' conveniente, fino ai porti dell'Estremo Oriente e di raccordarla con altre linee nel Mediterraneo e Mar Nero e coi porti del Nord dell'Europa.
[2]Gli itinerari delle varie linee di navigazione che saranno esercitate dalla Societa', dovranno essere comunicate al Ministero delle Poste e dei Telegrafi. E' pero' stabilito che nelle linee al di la' del Canale di Suez e dello stretto di Gibilterra debba essere compreso uno scalo in un porto della Sicilia tanto nel viaggio di andata che in quello di ritorno.
[3]Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi nello stabilire l'itinerario della linea Venezia-Calcutta fissera' un limite massimo di tempo per l'esecuzione di essa.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
