Art. 18 (Allegato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La sorveglianza del servizio spetta al Ministero delle Poste e dei Telegrafi. Esso e' rappresentato normalmente nei luoghi di approdo dai funzionari dipendenti dal Ministero della Marina e dai RR. Consoli italiani, osservando le norme dei Regolamenti in vigore.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
