Art. 17 (Allegato B)
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[1]All'atto della sottoscrizione della presente la Societa' dovra' prestare una cauzione di lire centomila in cartelle del Debito Pubblico Italiano od in numerarlo da versarsi nella Cassa depositi e prestiti.
[2]A garanzia poi dell'esatto adempimento degli obblighi assunti la Societa' dovra', prima dello svincolo della cauzione suaccennata, vincolare a favore del Governo e fino alla concorrenza della somma di lire un milione uno o piu' piroscafi mediante oppignorazione con regolare atto notarile, costituendo il segno e nominando il custode di esso a termine di legge.
[3]Detto piroscafo dovra' essere assicurato presso Societa' accetta dal Governo per un prezzo che garantisca l'importo della cauzione.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
