Art. 15 (Allegato B)
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[1]Tutte le divergenze che sorgessero fra la Societa' ed i caricatori circa l'applicazione delle tariffe e condizioni di trasporto, saranno deferite ad una Commissione nominata con decreto del Ministero delle Poste e dei Telegrafi composta di un delegato del Ministero stesso che avra' la presidenza, di uno del Ministero del Commercio, di uno del Ministero delle Finanze, di uno del Ministero della Marina e di un altro del Ministero degli Affari Esteri. Alla riunione potra' essere chiamato, un rappresentante dei concessionari per fornire schiarimenti.
[2]Alla Commissione stessa sara' devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potessero insorgere con la Societa' circa le penalita' dei rimborsi o ritenute che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 11 e 21 della presente.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
