Art. 14 (Allegato B)
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[1]La Societa' si obbliga di eseguire trasporti per conto dello Stato con le riduzioni del 50 per cento sui noli effettivi.
[2]Il Governo del Re avra' diritto di noleggiare per servizi straordinari dello Stato i piroscafi della Societa' completamente armati.
[3]Per la durata del noleggio il Governo corrispondera' alla Societa':
[4]1° il 6 per cento sul valore attuale del piroscafo;
[5]2° la quota proporzionale di ammortamento;
[6]3° il rimborso delle spese vive, comprese le spese di assicurazione, per la parte sostenuta dalla Societa'.
[7]Il materiale dovra' essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato, salvo il deprezzamento normale.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
