Art. 11 (Allegato B)
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[1]Il trasporto delle merci sara' effettuato per tutti gli scali toccati dai piroscafi della Societa' sotto l'osservanza delle tariffe approvate dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, su proposta della Commissione di cui all'articolo 15.
[2]Indipendentemente da cio' i noli non dovranno mai essere superiori a quelli praticati dalle altre Compagnie concorrenti. In caso di infrazione a tale condizione, la Societa' sara' obbligata a rimborsare a chi di diritto il doppio della differenza.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
