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[1]Per le espropriazioni occorrenti per la esecuzione delle opere di cui nella convenzione, verra' emessa la dichiarazione di pubblica utilita' e saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi 15 gennaio 1885, n. 2892, e 5 luglio 1908, n. 378.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco - Facta - Credaro.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 2 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
