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[1]In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sara' stanziata, per gli scopi di cui all'art. 2 della convenzione, la somma di L. 260.000 ripartita come segue:
[2]L. 90.000 in ciascuno degli esercizi 1912-913 e 1913-1914 e L. 80.000 nell'esercizio 1914-915.
Testo in vigore dal 2 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
