Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
A garantire il pagamento delle tre rate annuali di contributo da corrispondersi allo Stato dalla provincia e dal comune di Sassari, giusta l'art. 3 della convenzione, gli enti stessi dovranno rilasciare corrispondenti delegazioni rispettivamente al ricevitore provinciale e all'esattore delle imposte dirette, in confronto dei quali saranno applicabili le norme della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico).
Testo in vigore dal 2 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
