Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata la Convenzione stipulata nel di' 20 marzo 1873 tra le Finanze dello Stato, l'Amministrazione cointeressata delle Regie Miniere e Fonderie del ferro in Toscana ed il signor Commendatore Francesco Brioschi, per l'accollo a quest'ultimo della escavazione delle miniere Terranera e Calamita nell'isola d'Elba e la vendita del minerale escavato.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[9]Dato a Roma addi' 3 giugno 1874.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]M. Minghetti.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1874 al 16 dicembre 2009
