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Il Governo del Re e' autorizzato, per l'adempimento delle condizioni di cui nell'accennata Convenzione, ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, al capitolo «Servizi postali e commerciali marittimi», per l'esercizio 1904-905, la maggior somma di L. 173,120 e per gli esercizi successivi quella di L. 129,840 fino alla scadenza della Convenzione stessa.

Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-06-29;300~art2 · fonte del testo

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