Art. 1 (Approvazione)
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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata e resa esecutoria l'annessa Convenzione stipulata il 28 aprile 1894 presto la Prefettura di Mantova, avanti quel sig. Prefetto comm. avv. Bernardo Soldi fra il sig. conte avv. Cesare Groppi, presidente di quel a Deputazione provinciale in rappresentanza e nell'interesse della provincia stessa, ed il sig. cav. Francesco Zardo intendente di finanza, quale delegato del Ministero del Tesoro, e per la quale e' composta la vertenza sull'eccesso d'estimo e contributi idraulici nella provincia medesima.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 19 luglio 1894.
[10]UMBERTO.
[11]Sidney Sonnino.
[12]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 3 agosto 1894 al 16 dicembre 2009
