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E' fatta facolta' al Governo di provvedere mediante Reali Decreti alle variazioni delle spese inscritte nel Bilancio dell'anno corrente ed alla iscrizione delle nuove entrate e nuove spese procedenti dalla succitata Convenzione 24 dicembre 1872.
Testo in vigore dal 13 luglio 1874 al 16 dicembre 2009
