Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Alla convenzione di cui nell'articolo precedente sono fatte le seguenti modificazioni:
[2]Nell'ultimo paragrafo dell'articolo 2, dopo la parola porti, e' aggiunta quella di esteri;
[3]Nel primo paragrafo dell'articolo 4, dopo le parole forza maggiore, sono aggiunte le seguenti: e di cause non dipendenti da fatto e colpa del Governo;
[4]Nell'ultimo paragrafo dell'articolo 10, dopo le parole e' stabilito che..., si aggiungono queste: per 99 anni.
Testo in vigore dal 27 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
