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[1]Le somme che, a norma dell'articolo 10 della convenzione predetta, dovranno somministrarsi dalla Cassa di risparmio e depositi di Firenze dall'esercizio 1902-903 al 1906-907, verranno inscritte in entrata ad un capitolo del «Movimento di capitali» per la parte che concerne l'anticipazione allo Stato, e ad un capitolo delle «Entrate effettive» per la parte riguardante l'anticipazione al Comune.
[2]In apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per gli esercizi su indicati, saranno fatti stanziamenti corrispondenti alle anticipazioni del predetto Istituto.
Testo in vigore dal 14 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
