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Qualora, pel progresso delle scienze, o per qualsiasi altro motivo, venisse ad essere provata una diminuzione non temporanea del 20 per cento almeno sulla spesa attuale della produzione della corrente elettrica, la Societa' dovra' ridurre della economia conseguita i prezzi indicati al precedente articolo 9. Il relativo accertamento e la conseguente revisione dei prezzi sara' fatto pei periodi novennali, di cui all'articolo 10, quando sia chiesto dallo Stato almeno 6 (sei) mesi prima del corrispondente periodo novennale.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
