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Avranno diritto di ricevere e convocare ai loro Consolati o rispettivi domicili ed a bordo delle navi della loro nazione, i capitani di nave, i marinari, i passeggeri, i commercianti e in generale tutti gli appartenenti allo Stato che li ha nominati, per ricevervi qualunque dichiarazione e compiervi ogni atto interessante i medesimi; e cosi' pure gli appartenenti allo Stato sul cui territorio fungono, ogniqualvolta si tratti di beni esistenti o d'affari trattati sul territorio dello Stato che li ha nominati.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art23 · fonte del testo

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